Accordo Italia - Argentina

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI


Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominate Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra; considerando che l’unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell’assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente; riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo: 1. Per investimento si intende, conformemente all’ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investito o reinvestito da persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell’altra, in conformità alle leggi e regolamenti di quest’ultima. In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:

a. beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b. azioni, quote societarie e ogni altra forma di partecipazione, anche se minoritaria o indiretta, in società costituite nel territorio di un delle Parti Contraenti;

c. obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi che abbiano un valore economico, come altresì redditi capitalizzati;

d. crediti direttamente collegati ad un investimento, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato;

e. diritti d’autore, di proprietà industriale od intellettuale - quali brevetti di invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali - nonché procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l’avviamento;

f. ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a disposizioni vigenti per l’esercizio delle relative attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell’altra Parte Contraente.

a. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformità a le sue leggi.

b. Per "persona giuridica " si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita conformemente alla normativa di una Parte Contraente, con sede nel territorio di tale Parte e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attività economiche, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

3. Agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacità di ciascuna persona giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest’ultima.

4. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi e investiti e gli incrementi di capitale.

5. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.

Articolo 2 Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell’altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell’altra. Ciascuna delle Parte Contraenti si asterrà dall’adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell’altra Parte Contraente.

Articolo 3 Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti realizzati da investitori dell’altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attività connesse con gli investimenti stessi nonché a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori od a investitori di Paesi terzi.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Accordo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.

Articolo 4 Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell’altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti politico-economici, la Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l’investimento offrirà, per quanto riguarda l’indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di qualsiasi Paese terzo.

Articolo 5 Nazionalizzazione ed Esproprio

1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, sentenze e decisioni emanate dai competenti tribunali nonché altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale destinate a disciplinare le attività economiche.

b) Gli investimenti degli investitori di un delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti nel territorio dell’altra Parte, a meno che non si verifichino le seguenti condizioni: - che i relativi provvedimenti rispondano ad esigenze di pubblica utilità, di sicurezza od interesse nazionale; - che essi siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste; - che essi non siano discriminatori né contrari a diverso impegno assunto; - che essi siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

c) Il risarcimento sarà equivalente all’effettivo valore di mercato dell’investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione e di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività imprenditoriali. Il risarcimento comprenderà gli interessi, maturati alla data di pagamento, calcolati al normale tasso di interesse commerciale. In mancanza di un accordo fra l’investitore e la Parte Contraente che ha adottato il provvedimento, l’ammontare del risarcimento verrà definito secondo le modalità di soluzione delle controversie di cui all’Articolo 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato nella valuta nella quale l’investimento sia stato effettuato ovvero in una valuta liberamente convertibile accettata dall’investitore e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest’ultima.

Articolo 6 Trasferimenti e Rimpatrio di Capitali, Profitti, Retribuzioni e Risarcimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell’altra, dopo l’assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale e conformemente alle disposizioni della rispettiva normativa bancaria, il libero trasferimento all’estero, nella valuta nella quale l’investimento sia stato realizzato o in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo, al tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di: a. capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per mantenimento e sviluppo di investimenti; b. redditi, quali definiti al punto 3 dell’art. 1 del presente Accordo; c. somme derivanti dalla realizzazione di attività di bilancio ovvero della totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito; d. somme destinate al rimborso di prestiti effettivamente assunti per investimenti o direttamente collegati con questi ultimi nonché somme destinate al pagamento degli interessi relativi; e. compensi ed indennità percepiti da cittadini dell’altra Parte Contraente derivati da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati ne proprio territorio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresì compensi per assistenza e servizi tecnici; f. risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Il libero trasferimento avrà luogo in conformità alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entri i sei mesi dalla richiesta. Le Parti Contraenti non potranno ricusare, sospendere a tempo indeterminato o privare di contenuti tale diritto.

3. Ciascuna Parte Contraente conserva il diritto, in caso di eccezionali difficoltà di bilancia dei pagamenti, di stabilire limitazioni ai trasferimenti in forma equa, senza discriminazioni e in conformità ai propri obblighi internazionali. Tali limitazioni non potranno superare, per ciascun investitore, una durata di trentasei mesi ed includeranno la facoltà per l’investitore di ottenere un trasferimento frazionato in rate di durata non superiore a 18 mesi.

4. Salvo quanto previsto al precedente punto 3, ciascuna Parte Contraente assicurerà in ogni momento agli investitori dell’altra Parte il libero trasferimento dei dividendi effettivamente distribuiti, in valuta proveniente dalle proprie esportazioni.

Articolo 7 Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua Istituzione, abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell’altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente o la sua Istituzione verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell’investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell’altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sarà per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia medesime.

2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la controversia potrà essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l’investimento.

3. Ove tra un a Parte Contraente ed investitori sussista ancora controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al paragrafo 2, tale controversia potrà essere sottoposta ad arbitrato internazionale. A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente conferisce fin d’ora consenso anticipato ed irrevocabile affinché qualsiasi controversia possa essere sottoposta all’arbitrato.

4. Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adotterà ogni utile iniziativa intesa a desistere dall’azione giudiziale in corso.

5. In caso di ricorso all’arbitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell’investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati: a. al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora ognuno dei Paesi parte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinché la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformità alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l’arbitrato del Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti. b. Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso. L’arbitrato si effettuerà secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 31/98 del 15 dicembre 1976: Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

6. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all’Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto od in parte le perdite subite.

7. Il Tribunale Arbitrale deciderà sulla base del diritto della Parte Contraente parte nella controversia – comprese le norme di quest’ultima relativi ai conflitti di leggi -, delle disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali particolari accordi relativi all’investimento, nonché sulla base dei principi di diritto internazionale applicabili in materia.

8. Le sentenze arbitrali definitive vincolanti per le parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti.

9. Le parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario già in corso, finché le procedure relative non siano concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

Articolo 9 Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per via diplomatica, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche già istituite tra le due Parti medesime.

2. Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di un Paese terzo che assumerà le funzioni di Presidente: Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti

4. Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potrà invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l’incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano di grado e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale determinerà il proprio regolamento.

Articolo 10 Applicazione di Disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell’altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi accordato il trattamento più favorevole.

3. Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 6 del presente Accordo non si applicheranno agli investimenti effettuati nel quadro del Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra le Parti Contraenti.

Articolo 11 Investimenti effettuati prima dell’Entrata in Vigore del presente Accordo

Il Presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra e registrati da quest’ultima come investimento straniero in conformità alle proprie disposizioni di legge. In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore né alle pretese pendenti od insorte prima di tale data.

Articolo 12 Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si siano data notizia dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 13 Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all’Articolo 12 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per scritto prima di un anno dalla data di ciascuna delle relative scadenze.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

Fatto in duplice copia a Buenos Aires il giorno ventidue del mese di maggio dell’anno millenovecentonovanta, in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

All’atto della firma dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, sono state altresì concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell’Accordo medesimo:

1. Con riferimento all’Articolo 1: a) Non potranno beneficiare dell’Accordo le persone fisiche di ciascuna Parte Contraente le quali, al momento di effettuare un investimento, abbiano mantenuto il loro domicilio per più di due anni nella Parte Contraente nel cui territorio l’investimento sia stato realizzato. Qualora una persona fisica di una Parte Contraente mantenga contemporaneamente la residenza anagrafica nel proprio Paese ed il domicilio per più di due anni nell’altro, essa verrà equiparata, ai fini del presente Accordo, alle persone fisiche della Parte Contraente nel cui territorio abbia realizzato investimenti. b) Il domicilio di un investitore sarà determinato in conformità alle leggi, regolamenti e disposizioni della Parte Contraente nel territorio della quale l’investimento sia stato realizzato.

2. Con riferimento all’Articolo 3: a. Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all’ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell’altra Parte Contraente e dei familiari loro che svolgano attività connesse agli investimenti in virtù del presente Accordo. b. L’art. 3 nonché il punto 2 dell’art. 10 del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del trattamento della nazione più favorita e dell’applicazione della normativa più favorevole, non si estendono ai privilegi particolari riservati da una delle Parti Contraenti ad investitori stranieri per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato previsto da accordi bilaterali, conclusi tra la Parte predetta ed il Paese al quale appartengano gli investitori medesimi, quali il Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina ed il Trattato Generale di Cooperazione ed Amicizia firmato in Madrid il 3 giugno 1988 tra la Repubblica Argentina e il Regno di Spagna.

Fatto in duplice copia a Buenos Aires il giorno ventidue del mese di maggio dell’anno millenovecentonovanta in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA