ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ARGENTINA

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET ARGENTINAM REMPUBLICAM

La Santa Sede riaffermando i principi del Concilio Ecumenico Vaticano II e lo Stato Argentino inspirandosi al principio della libertà ripetutamente consacrato dalla Costituzione Nazionale e allo scopo di aggiornare la situazione giuridica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che il Governo Federale sostiene, convengono di stipulare un Accordo.

A questo scopo, Sua Santità il Sommo Pontefice Paolo VI ha nominato Suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Reverendissima. Monsignor Umberto Mozzoni, Nunzio Apostolico in Argentina, e l'Eccellentissimo Signor Presidente della Nazione Argentina, Teniente General D. Juan Carlos Onganía, ha nominato suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Dr. Nicanor Costa Mendez, Ministro degli Affari Esteri e Culto.

I Plenipotenziari, dopo di aver scambiato i loro rispettivi Pieni Poteri e averli trovati nella dovuta forma, convengono negli articoli seguenti :

Art. I

Lo Stato Argentino riconosce e garantisce alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana il libero e pieno esercizio del suo potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del suo culto, come pure della sua giurisdizione nell'ambito della sua competenza, per il raggiungimento dei suoi fini specifici.

Art. II

La Santa Sede potrà erigere nuove circoscrizioni ecclesiastiche e modificare i confini delle esistenti o sopprimerle, se lo giudica necessario od utile per la assistenza dei fedeli e lo sviluppo della sua organizzazione.

Prima di procedere alla erezione di una nuova Diocesi o di una Prelatura o ad altri cambiamenti di circoscrizioni diocesane, la Santa Sede comunicherà confidenzialmente al Governo le sue intenzioni ed i suoi progetti per sapere se questo abbia da fare osservazioni legittime, eccetto il caso di minime rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.

A suo tempo, la Santa Sede notificherà ufficialmente al Governo Argentino le nuove erezioni, modificazioni o soppressioni effettuate, affinchè questo proceda al loro riconoscimento agli effetti amministrativi.

Saranno comunicate al Governo anche le modificazioni dei confini delle Diocesi esistenti.

Art. III

La nomina degli Arcivescovi e Vescovi è di competenza della Santa Sede. Prima di procedere alla nomina degli Arcivescovi e Vescovi residenziali, di Prelati o di Coadiutori con diritto di successione, la Santa Sede comunicherà al Governo Argentino il nome della persona prescelta per sapere se questo ha obbiezioni di carattere politico generale da sollevare.

Il Governo Argentino darà una risposta entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il silenzio del Governo si interpreterà nel senso che esso non ha obbiezioni da opporre alla nomina. Tutte queste pratiche si svolgeranno nel più rigoroso segreto.

Tutto ciò che riguarda il Vicariato Castrense continuerà ad essere regolato dalla Convenzione del 28 giugno 1957.

Gli Arcivescovi e Vescovi residenziali ed i Coadiutori con diritto di successione saranno cittadini argentini.

Art. IV

Si riconosce il diritto della Santa Sede di pubblicare nella Repubblica Argentina le disposizioni relative al governo della Chiesa, e quello di comunicare e mantenere corrispondenza liberamente coi Vescovi, col clero e coi fedeli in relazione al suo nobile ministero, come questi lo potranno con la Sede Apostolica.

Godono della stessa facoltà i Vescovi e le altre autorità ecclesiastiche nei riguardi del loro clero e dei fedeli.

Art. V

 L'Episcopato Argentino può chiamare al Paese gli ordini, le congregazioni religiose maschili e femminili e i sacerdoti secolari che reputi utili per l'incremento della assistenza spirituale e per l'educazione cristiana del popolo.

A richiesta dell'Ordinario del luogo, il Governo Argentino, sempre in armonia con le leggi pertinenti, concederà al personale ecclesiastico e religioso straniero il permesso di residenza e il documento di cittadinanza.

Art. VI

Nel caso che vi fossero osservazioni od obbiezioni da parte del Governo Argentino in conformità con gli articoli secondo e terzo, le Alte Parti Contraenti cercheranno la maniera adatta per giungere ad una intesa; cosi pure risolveranno amichevolmente le eventuali divergenze che potessero sorgere nella interpretazione e nell'applicazione delle clausole del presente Accordo.

Art. VII

La presente Convenzione, i cui testi in lingua italiana e spagnola fanno ugualmente fede, entrerà in vigore allo scambio degli Strumenti di Ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato questo Accordo, in doppio esemplare, e vi hanno apposto i sigilli, nella città di Buenos Aires, il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno millenovecentosessantasei.

UMBERTO MOZZONI
Nunzio Apostolico  

 

Conventione inter Apostolicam Sedem atque Argentinam Rempublicam rata habita, die XXVIII mensis Ianuarii anno MCMLXVII Ratihabitationis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, scilicet ab eodem nuper memorato die, huiusmodi Conventio, inter Apostolicam Sedem atque Argentinam Rempublicam icta, vigere coepit ad normam articuli VII eiusdem Pactionis.

 


*A.A.S., vol. LIX (1967), n. 2, pp. 127-130

 

© Copyright 1967 - Libreria Editrice Vaticana